Circolare Elettori Fuori Sede

Disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all’anno 2025. Art. 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante “

Data :

8 aprile 2025

Municipium

Descrizione

OGGETTO: Disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex articolo 75 della Costituzione relative all’anno 2025.
Art. 2 del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2025”.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 65 dello scorso 19 marzo, è stato pubblicato il decreto-legge in oggetto, in corso di conversione.
Facendo seguito alla circolare n. 17/2025, e tenuto conto che con DD.P.R. del 31 marzo 2025, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in pari data, i comizi per i cinque referendum popolari abrogativi sono stati convocati per domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025, date coincidenti con lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, si forniscono le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie ex art. 75 della Costituzione, introdotta dall’art. 2.

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI AMMISSIONE AL VOTO FUORI SEDE

Sono ammessi a votare fuori sede gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un comune di una provincia diversa da quella del comune di iscrizione elettorale per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data delle consultazioni (comma 1).
Per poter esercitare il voto fuori sede, gli interessati devono presentare, al comune di temporaneo domicilio, apposita domanda, utilizzando preferibilmente il modello che si allega alla presente (all. 1), con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza e di domicilio nonché, ove possibile, di un recapito di posta elettronica. Nella domanda è anche manifestata l’eventuale disponibilità a svolgere l’incarico di presidente o componente delle sezioni elettorali speciali che
possono essere istituite dal comune di temporaneo domicilio per l’esercizio del voto fuori sede (comma 7).

Alla domanda occorre inoltre allegare:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • copia della tessera elettorale personale;
  • copia della certificazione o di altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede ai sensi del comma 1, e cioè della documentazione attestante le motivazioni di studio, lavoro o cure mediche per le quali l’elettore si trova temporaneamente domiciliato in un comune ubicato in una provincia diversa da quella del comune di residenza.
    Sul punto, in analogia a quanto previsto per i cittadini italiani temporaneamente residenti all’estero per motivi di studio, lavoro o cure mediche che chiedono di votare per corrispondenza ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e s.m.i., la condizione di lavoratore, studente o sottoposto a cure mediche può essere autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Dopo aver ricevuto la domanda e comunque non oltre lunedì 19 maggio 2025 (20°giorno antecedente la data della consultazione), il comune di temporaneo domicilio acquisisce dal comune di residenza la comunicazione relativa al possesso del diritto di elettorato attivo da parte del richiedente.
Al fine di evitare duplicazioni di voto, l’ufficiale elettorale del comune di residenza provvede ad annotare nella lista elettorale sezionale nella quale è iscritto l’elettore fuori sede che quest’ultimo eserciterà il voto per i referendum abrogativi in altro comune (comma 4). Tali elettori, pertanto, per le consultazioni referendarie non saranno considerati come elettori della sezione di rispettiva iscrizione e per essi non dovranno essere autenticate schede di voto per le predette
consultazioni.
Entro lunedì 19 maggio 2025 (20° giorno antecedente la data delle consultazioni) utilizzando l’allegato modello (all. 2), i comuni comunicano alla Prefettura-U.T.G.:

  • il numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune di altra provincia ammessi al voto fuori sede nel territorio comunale, specificandone le motivazioni (studio, lavoro, cure mediche);
  • il numero degli elettori iscritti nelle proprie liste elettorali ammessi al voto fuori sede in un comune di altra provincia;
  • il numero di sezioni speciali che si prevede di istituire per l’esercizio del voto fuori sede.

Entro il 5° giorno antecedente la data delle consultazioni, e cioè martedì 3 giugno 2025, il comune di temporaneo domicilio, destinatario della comunicazione sopra citata, rilascia all’elettore fuori sede un’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione del numero e dell’indirizzo della sezione presso cui votare. L’attestazione può essere rilasciata anche mediante l’utilizzo di strumenti telematici e l’interessato dovrà esibirla al seggio per poter essere ammesso a
votare, unitamente al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale personale (commi 5 e 8).
Quanto alle modalità e ai tempi di presentazione, viene disposto che la domanda sia presentata personalmente dall’interessato, ovvero mediante l’utilizzo di strumenti telematici o tramite persona delegata entro domenica 4 maggio 2025 (35° giorno antecedente la data della consultazione).
La domanda di ammissione al voto fuori sede può essere revocata con le medesime modalità entro il 25° giorno antecedente la data della consultazione, e cioè mercoledì 14 maggio 2025 (commi 2 e 3).

IDENTIFICAZIONE E AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

In merito alle modalità di identificazione e ammissione al voto, sono applicabili le norme di carattere generale.
In particolare, l’elettore fuori sede vota previa identificazione personale ed esibizione della tessera elettorale, sulla quale va apposto il bollo della sezione e la data del voto.
Il numero della tessera deve essere annotato nell’apposito registro unitamente al nome del comune e al numero della sezione dove l’elettore è iscritto.
Inoltre, il presidente della sezione, prima di consegnare la scheda all’elettore che si presenta a votare, deve prendere visione dell’attestazione rilasciata dal comune di temporaneo domicilio. Successivamente, appone sulla predetta attestazione l’annotazione “Ha votato”, la propria firma, la data e il bollo della sezione.
Si ritiene opportuno evidenziare che laddove un elettore presentatosi a votare non risulti nell’elenco o nella lista degli elettori fuori sede, potrà comunque essere ammesso a votare presentando l’attestazione di ammissione al voto rilasciata dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio.
Resta inteso che l’esercizio del voto fuori sede per i referendum abrogativi non preclude all’interessato la facoltà di esercitare il voto presso il proprio comune di iscrizione elettorale per eventuali, ulteriori consultazioni abbinate.

Ciò stante, si richiama l’attenzione sulla possibilità che l’elettore ammesso a votare fuori sede per i referendum in un comune di altra provincia si rechi al voto per il ballottaggio nella propria sezione elettorale. Al riguardo, nell’ammetterlo al voto per le consultazioni amministrative, non dovrà essergli consentito di votare per i referendum, atteso che, come sopra precisato, in assenza di revoca dell’istanza di ammissione al voto fuori sede da formulare non oltre il
25° giorno antecedente la data delle consultazioni, per i referendum l’elettore stesso non è più elettore della sezione di iscrizione anagrafica.

ISTITUZIONE DEI SEGGI SPECIALI NEI COMUNI DI TEMPORANEO DOMICILIO

Per consentire l’esercizio del voto da parte degli elettori domiciliati in un comune situato in una provincia diversa da quella nella quale è ubicato il comune di residenza, i comuni di temporaneo domicilio possono istituire sezioni elettorali speciali nel numero di una sezione per ogni 800 elettori ammessi al voto. Per le frazioni eccedenti tale limite numerico, gli elettori sono distribuiti in elenchi aggiunti alle liste delle sezioni ordinarie in numero non superiore, ove possibile,
al dieci per cento rispetto agli elettori iscritti in ciascuna sezione. Tale modalità di distribuzione tra le sezioni ordinarie si applica anche nel caso in cui il numero di elettori ammessi al voto sia inferiore a 800.
I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione speciale sono annotati in un’apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune di temporaneo domicilio. Sia le liste elettorali delle sezioni speciali sia le liste aggiunte a quelle delle sezioni ordinarie sono vistate dalle competenti Commissioni elettorali circondariali (comma 6).
Rimane inteso che, essendo ammessi a votare nelle sezioni speciali i soli elettori fuori sede domiciliati in un comune di una provincia diversa da quella del comune di residenza, nelle sezioni speciali non possono votare le particolari categorie di elettori di cui agli artt. 48, primo comma, secondo, terzo e quarto periodo, 49 e 50 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso la sezione, militari delle Forze armate, appartenenti ai Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco).
Possono invece votare nelle sezioni speciali il presidente, il segretario e gli altri componenti delle sezioni medesime, ove siano essi stessi elettori fuori sede (cfr. il successivo comma 7). In applicazione delle disposizioni di carattere generale, nel caso in cui i componenti del seggio siano elettori fuori sede iscritti nelle liste di altra sezione speciale, i loro nominativi sono aggiunti in calce alla lista sezionale e annotati nel verbale in apposito paragrafo.
In ordine agli elettori ammessi al voto domiciliare, ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione troverà applicazione la disciplina generale di cui agli artt. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22; 51, primo comma, e 53 del D.P.R. n. 361/1957; 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136. Pertanto, sarà cura delle sezioni elettorali ordinarie, comprese quelle ospedaliere, e degli ordinari seggi speciali provvedere alla raccolta del voto di tali categorie di elettori, pur laddove si tratti di elettori fuori sede.

Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni speciali, ivi comprese le operazioni di votazione e di scrutinio, si applicano le norme di carattere generale (legge 25 maggio 1970, n. 352; legge 22 maggio 1978, n. 199; D.P.R. n. 361/1957), fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo in esame. In particolare, viene disposto che:

  • il presidente della sezione è nominato dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente Corte d’appello;
  • gli altri componenti della sezione sono parimenti nominati dal Sindaco del comune di temporaneo domicilio, preferibilmente tra gli iscritti all’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore tenuto dallo stesso comune, compresi nella graduatoria formata ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 8 marzo 1989, n. 95.

In ogni caso, possono altresì trovare applicazione l’art. 35, quinto comma, e l’art. 41, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1657.
Infine, il segretario è designato dal presidente della sezione speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune di temporaneo domicilio.
Nondimeno, ove necessario, il presidente, gli scrutatori e il segretario possono essere individuati tra gli stessi elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede e che hanno manifestato, anche al momento della presentazione della domanda, la disponibilità alla nomina (comma 7).
Tanto rappresentato, si fa riserva di dare in seguito eventuali e più dettagliate indicazioni, fermo restando che saranno tempestivamente predisposte e fornite, per quanto necessario, apposite modulistiche e pubblicazioni.
Si segnala infine che gli allegati alla presente circolare sono disponibili in formato editabile nella Intranet (https://intradait.interno.it).

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate, si richiama l’attenzione delle SS.LL., dei segretari comunali e degli uffici elettorali dei comuni per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Municipium

Allegati

2025-4-2-GS-Circolareelettorifuorisede_Firmato_1_.pdf
circ-dait-020-servelet-01-04-2025-all-1

Ultimo aggiornamento: 8 aprile 2025, 12:15

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